G. SPORTIVO, Tre squalificati e cinque società multate

06.11.2024 11:21 di  Redazione FV  Twitter:    vedi letture
G. SPORTIVO, Tre squalificati e cinque società multate
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© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Giudice Sportivo di Serie A ha comunicato le decisioni prese in merito all'ultimo turno di campionato. Sono tre i calciatori squalificati per un turno: si tratta di Adopo e Mina del Cagliari e di Rocha Livramento dell'Hellas Verona, che salterà quindi la sfida con la Fiorentina. Alla sezione tecnici, si legge, squalifica di una giornata per Tiago Leal (staff di Fonseca al Milan) "per avere, al 10° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Così come per Michele Salzarulo, match analyst della Roma, anche lui squalificato per una giornata effettiva di gara, "per avere, al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, criticato in modo irrispettoso una decisione arbitrale".

Le ammende alle società:

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara ed al 28° del primo tempo, intonato cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria; per avere infine, al 31° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori; nel corso della gara, lanciato due fumogeni e due petardi nel recinto di giuoco, uno di questi, al 30° del primo tempo, in prossimità dei fotografi posizionati all'altezza di una bandierina del calcio d'angolo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, intonato un coro insultante nei confronti del Presidente di altra squadra.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato cori insultanti nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, al 18° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.